Sulla materia del rendimento energetico nell’edilizia sono intervenute, a distanza di pochi mesi, il decreto legge “destinazione Italia” (d.l. 23 dicembre 2013, n. 145),  la Legge di Stabilità 2014 e il decreto legge c.d. “mille proroghe” (d.l. 30 dicembre 2013, n. 151).

Dalla normativa in materia di certificazione energetica discendono distinti obblighi in caso di trasferimento di fabbricati energeticamente rilevanti e che non siano esclusi dal campo di applicazione della normativa di cui all’art. 3, d.lgs. 192/2005 o del paragrafo 2 delle Linee Guida nazionali per la Certificazione Energetica:

l’obbligo di ALLEGAZIONE , l’obbligo di CONSEGNA, l’obbligo di INFORMATIVA .

Le norme sopra citate hanno inciso profondamente su tali obblighi lasciando invece immutata la disciplina vigente in tema di DOTAZIONE.

Le principali novità si possono così sintetizzare:

– esclusione degli obblighi di ALLEGAZIONE, di CONSEGNA e di INFORMATIVA per gli atti traslativi a titolo gratuito;

– precisazione che gli obblighi di ALLEGAZIONE, di CONSEGNA e di INFORMATIVA riguardano non solo l’atto di compravendita ma, anche, in generale, tutti gli “atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso”;

– precisazione che gli obblighi di CONSEGNA e di INFORMATIVA riguardano i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione. Sono esclusi da tali obblighi, pertanto, oltre i contratti che non possano considerarsi nuove locazioni (proroghe, cessioni di contratto, subentri ex art. 2558 c.c., ecc.) anche i nuovi contratti non soggetti a registrazione (in pratica i soli contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno).

– limitazione dell’obbligo di ALLEGAZIONE ai soli contratti di nuova locazione aventi per oggetto interi edifici, rimanendo escluso tale obbligo oltre che per i contratti non soggetti a registrazione anche per i nuovi contratti di locazione aventi per oggetto singole unità immobiliari.

– eliminazione della NULLITA’ quale sanzione per il caso di violazione dell’obbligo di ALLEGAZIONE (con possibilità di “sanatoria” per i contratti stipulati tra il 4 agosto 2013 e l’entrata in vigore della nuova norma, eventualmente nulli per mancata allegazione dell’attestato energetico).

– previsione di una SANZIONE PECUNIARIA per la violazione dell’obbligo di allegazione nonché in caso di mancata documentazione in atto, con l’inserimento dell’apposita clausola, dell’adempimento degli obblighi di INFORMATIVA e di CONSEGNA; la nuova norma, quindi, dà maggior peso agli obblighi di INFORMATIVA e di CONSEGNA, ed al requisito formale dell’attestazione ad opera dell’acquirente e del conduttore dell’avvenuto loro adempimento, requisito la cui mancanza, in precedenza, era ritenuta priva di qualsiasi sanzione.

Poiché le sanzioni pecuniarie sono molto elevate (sino ad euro 18.000,00) invitiamo tutti coloro che si accingono a stipulare un atto di trasferimento o anche semplicemente un preliminare, a prestare particolare attenzione alla normativa sulla certificazione energetica degli edifici.

Lo studio Notarile Auteri è disponibile a fornirvi ulteriori informazioni in merito a questo argomento.