L’art. 12, comma 4, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. n. 300 del 23.12.2013), in vigore dal 24 dicembre 2014, ha modificato la disciplina dell’imposta sostitutiva applicabile ai finanziamenti bancari.

I nuovi art. 15, comma 1 e 17, comma 1 del d.p.r. n. 601/1973 prescrivono, in sostanza, che l’imposta sostitutiva (che sostituisce l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e l’imposta di bollo) a decorrere dal 24 dicembre 2013, si applica soltanto se nell’atto di finanziamento è contenuta specifica opzione scritta per l’applicazione dell’imposta sostitutiva.

Deve ritenersi che l’opzione debba provenire da tutte le parti del contratto perché la parte mutuataria o finanziata potrebbe avere un legittimo interesse a corrispondere le imposte ordinarie, di importo magari inferiore, soprattutto in presenza di finanziamento chirografario al quale non si applica l’imposta ipotecaria.

L’opzione, che rimane la scelta conveniente per i finanziamenti assistiti da garanzia ipotecaria, deve avvenire in forma scritta e può anche essere inserita in una scrittura privata non autenticata (e non registrata, nell’ipotesi di contratto di finanziamento concluso per corrispondenza). Si pensi, tra le altre ipotesi, ai c.d. mutui ipotecari unilaterali: in tale ipotesi, l’opzione dovrà essere inserita sia nella scrittura privata contenente la proposta della banca, sia nell’atto pubblico o scrittura privata autenticata contenente l’accettazione del mutuatario e la concessione di ipoteca.

In assenza di opzione per l’imposta sostitutiva, il regime fiscale dei finanziamenti bancari è il seguente:

– imposta di registro nella misura fissa di euro 200;

– imposta di bollo nella misura fissa di euro 155 ;

– imposta ipotecaria proporzionale con l’aliquota del 2% sull’importo dell’ipoteca.

A norma del nuovo art. 20-bis del d.p.r. n. 601/1973, gli articoli da 15 a 20 del medesimo decreto si applicano anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni. L’opzione in tal caso è esercitata nella deliberazione di emissione.