È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 8 novembre 2013, n. 128 di conversione del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, il cui articolo 26 relativo alle “modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale” ridisegna l’imposizione indiretta di registro, ipotecaria e catastale.

Dal 1° gennaio 2014 a gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, verrà applicata l’imposta di registro con l’aliquota unica del 9 per cento.

L’aliquota sarà ridotta al 2 per cento nel caso in cui il trasferimento abbia per oggetto case di abitazione non di lusso, ad eccezione di quelle della categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis (c.d. agevolazione per la prima casa).

In tutte le ipotesi di cui sopra, l’imposta non potrà essere comunque inferiore ad euro 1.000,00, salvo diminuire in caso di utilizzo del credito di imposta per il riacquisto della prima casa o per il recupero dell’imposta sulla caparra in caso di preliminare registrato.

La legge abolisce inoltre le esenzioni e le agevolazioni tributarie attualmente in vigore, anche se previste in leggi speciali, quali ad esempio le agevolazioni per gli acquisti delle ONLUS, il c.d. “compendio unico”, gli acquisti di immobili ricompresi in piani particolareggiati, ma lascia salve le agevolazioni in tema di imprenditoria agricola professionale, in caso di trasferimenti conseguenti ad accordi di separazione e divorzio o mediazione civile obbligatoria.

La disciplina non incide sulla determinazione della base imponibile che risulta dunque immutata rispetto all’attuale regolamentazione dell’imposta di registro e resta confermata la disciplina del cd. prezzo valore che prevede la tassazione dei trasferimenti di abitazioni e relative pertinenza sul valore catastale indipendentemente dal prezzo pattuito.

Le imposte ipotecaria e catastale vengono stabilite nella misura di euro 50,00.

Non saranno più dovute l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie nel caso in cui l’atto sia soggetto ad imposta di registro proporzionale.

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale, quando stabilite in misura fissa, passano da euro 168,00 ad euro 200,00.

Di seguito il testo in vigore dal primo gennaio 2014

LEGGE 8 novembre 2013, n. 128

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (13G00172)

(GU Serie Generale n.264 del 11-11-2013)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 

Testo del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 214 del 12 settembre 2013), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.». (13A09118)

(GU Serie Generale n.264 del 11-11-2013)

(Omissis)

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI

(Omissis)

Art. 26

Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale

1. Il comma 3 dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «3. Gli atti assoggettati all’imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.».

2. L’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1º gennaio 2014 è elevato ad euro 200.

3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1º gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonchè per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.

(Omissis)