Con il c.d. decreto “Sblocca Italia” (Decreto legge n. 133/2014), vengono introdotte  alcune agevolazioni che puntano ad alleggerire il carico fiscale sui contribuenti proprietari di immobili e allo stesso tempo dare ossigeno il mercato immobiliare che sta attraversando un periodo di significativa difficoltà. In sintesi le novità:

Locazioni

L’articolo 19 del decreto prevede l’esenzione dalle imposte di registro e di bollo per la rimodulazione del contratto, ovvero la registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere. Quando il locatore decide di concedere una riduzione del canone di locazione inizialmente pattuito, venendo così incontro alle difficoltà del conduttore, e il contratto è ancora in essere, per la registrazione dell’atto con il quale viene formalizzato esclusivamente tale accordo, non si devono più corrispondere l’imposta di registro  di euro 67  e l’imposta di bollo di euro 16 per ogni foglio dovute sin ora.

Sconto Irpef per acquisto immobili

L’articolo 21 del decreto riconosce agli acquirenti di immobili residenziali non rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ovvero abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di pregio), di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, una deduzione dal reddito complessivo ai fini IRPEF pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile, fino a un limite massimo complessivo di spesa di euro 300.000,00, per gli acquisti effettuati tra  il primo gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017.

La detrazione spetta alle persone  fisiche che non esercenti attività commerciale e soltanto qualora l’immobile acquistato venga destinato alla locazione con canone non superiore a quello “concordato” ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431/1998, ossia quello pattuito sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, per un periodo minimo di 8 anni continuativi. La detrazione viene ripartita in otto quote annuali di pari importo (a partire dall’anno in cui viene stipulato il contratto di locazione) e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le stesse spese.
Inoltre, fermo restando il limite massimo complessivo di euro 300.000,00 l’agevolazione spetta anche per la costruzione di un’abitazione su un’area edificabile già posseduta.