Finalmente, dopo quattro anni dalla emanazione del decreto legislativo 117/2017, cd. Codice del Terzo Settore, la riforma troverà attuazione relativamente alla sua parte più importante,  ovvero alla istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (cd. RUNTS). Con il Decreto del 26 ottobre 2021 n. 561 il Direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha infatto fissato la data da cui gli enti potranno avere accesso al RUNTS al 23 novembre 2021.

Pur non essendo la riforma del tutto completata a causa della mancata emanazione di alcuni decreti attuativi la novità è di sicura rilevanza, in quanto l’iscrizione nel nuovo registro vale ad attribuire la qualifica di ente del terzo settore (ETS).

Gli scenari che si verranno a creare alla data del 23 novembre sono molteplici a seconda degli enti coinvolti e possono così, schematicamente, riassumersi:

  •  per le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) si verificherà la cd. trasmigrazione automatica prevista dall’art. 54 del CTS. Gli uffici delle regioni e delle province autonome presso cui sono iscritte tali associazioni automaticamente procederanno ad iscriverle al RUNTS, comunicando l’atto istitutivo e la versione ultima dello statuto presso gli stessi depositati. I precedenti registri verranno mantenuti al solo scopo di definire le procedure di cancellazione ancora pendenti;
  • per gli enti iscritti nella sezione “imprese sociali” istituita presso il Registro delle Imprese tra cui rientrano anche le cooperative sociali la trasmigrazione sarà anch’essa automatica in quanto  l’iscrizione alla sezione del  Registro è requisito sufficiente per l’iscrizone al RUNTS;
  •  per le ONLUS non si avrà invece alcun passaggio automatico. L’Agenzia delle Entrate comunicherà le generalità degli enti e dei loro legali rappresentanti al RUNTS; tuttavia ai fini dell’iscrizione sarà necessaria una specifica domanda dell’ente con l’indicazione della sezione in cui essere iscritti. A partire dal 23 novembre non sarà più possibile richiedere l’iscrizione di un ente alla anagrafe delle ONLUS, rimanendo tale ufficio deputato all’espletamento delle sole procedure pendenti a tale data.

Le ONLUS che faranno domanda di iscrizione al RUNTS saranno assoggettate alla relativa disciplina.

Per le ONLUS che non faranno domanda di iscrizione, invece, continuerà ad applicarsi la disciplina attualmente prevista per tali enti fino all’anno successivo a quello in cui la Commissione Europea autorizzerà le disposizioni fiscali del Terzo Settore. A decorrere da tale termine la disciplina delle ONLUS si dovrà intendere definitivamente abrogata.

ODV, APS e ONLUS costituite successivamente al 23 novembre dovranno direttamente iscriversi presso il RUNTS.

L’attuazione della normativa fiscale è subordinata all’approvazione della Commissione Europea di dette norme. Tuttavia la  richiesta di approvazione non risulta attualmente essere stata ancora fatta.

Relativamente all’entrata in vigore delle disposizioni in materia di fiscalità diretta probabilmente non ci saranno variazioni di sorta nel nel corso del 2022, anche ai fini IVA. Ciò in quanto anche le disposizioni fiscali del CTS relative all’IVA ed ai relativi regimi forfettari risultano non operative fino all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Commissione UE.

Tutte le domande relative alla iscrizione al RUNTS dovranno essere inoltrate esclusivamente in via telematica ed inserite nella piattaforma che deve essere appositamente istituita da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e secondo modalità a cura dello stesso Ministero.

L’attuale periodo di incertezza per il mondo degli Enti del Terzo Settore rende opportuno rivolgersi alla figura qualificata del notaio per districarsi nel groviglio normativo che, anche a causa della sovrapposizione di discipline, si è delineato. Il notaio,  si ricorda infatti, sarà l’unico soggetto competente alla verifica della sussistenza delle condizioni di legge per l’assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore e ciò non solo per quanto attiene agli enti di nuova costituzione ma anche in caso di enti già iscritti nei Registri delle persone Giuridiche ai sensi del DPR 361/2001 o di associazioni non riconosciute  (che siano ETS o meno), ma che intendano essere iscritti al RUNTS.

Al notaio competerà infatti non solo la verifica della situazione economica dell’ente, da cui risulterà la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dalla nuova normativa, ma anche la verifica di conformità degli statuti alle prescrizioni previste dal Codice del Terzo Settore. Più precisamente il notaio chiamato  a ricevere gli atti costitutivi o modificativi di tali enti, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, provvederà entro venti giorni al deposito degli stessi presso il RUNTS.

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