START-UP INNOVATIVA

Definizione

Con l’emanazione del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 (coordinato con la L. di conversione 17 dicembre 2012, n. 221) il legislatore ha previsto l’introduzione nel nostro ordinamento giuridico di un quadro normativo finalizzato alla nascita ed alla crescita di nuove imprese innovative (c.d. startup innovativa) con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, creare un contesto maggiormente favorevole all’innovazione, promuovere maggiore mobilità sociale, mantenere e anzi attrarre talenti in Italia e capitali dall’estero.

Con il termine “start-up innovative” si definisce la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero la società europea residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato (o su un sistema multilaterale di negoziazione) che ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

La società per essere definita startup deve possedere seguenti requisiti:

–  la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi;
– la società deve essere costituita e operare da non più di 48 mesi;
– deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
– il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
– non deve distribuire o aver distribuito utili;
– deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
– non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
– sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
– impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro;
– essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografica di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Viene istituita un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese nel quale le start-up innovative, e gli incubatori certificati di cui infra, hanno l’obbligo di iscriversi al fine di garantirne la massima pubblicità e trasparenza.

 

INCUBATORE CERTIFICATO DI IMPRESE START-UP INNOVATIVE

Il legislatore ha previsto, accanto alla start-up innovativa, anche un’ulteriore figura imprenditoriale denominata “incubatore di start-up innovative certificato” qualificandolo come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o una Società Europea, residente in Italia.

La sua funzione è quella di offrire servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative,  accompagnandole nella nascita e nella crescita attraverso la fornitura di una vasta gamma di servizi di supporto che includono anche spazi fisici, consulenze per lo sviluppo del business e opportunità di integrazione e networking.

L’incubatore di start-up innovative certificato deve possedere i seguenti requisiti:

–  dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
–  dispone di attrezzature adeguate all’attivita’ delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
–  e’ amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
–  ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative
–  ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative.

Il possesso dei suddetti requisiti è autocertificato dal legale rappresentante dell’incubatore al momento della domanda di iscrizione alla sezione speciale. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico in data 21 febbraio 2013 (in vigore dal 19 aprile 2013) sono stati specificati i requisiti e i corrispondenti punteggi minimi che l’incubatore deve dimostrare di possedere per potersi iscrivere nella sezione speciale della CCIAA e acquisire lo status di “incubatore certificato”. Particolare importanza rivestono i requisiti di natura strutturale come ad esempio i metri quadrati di superficie destinati alle start up innovative o la messa a disposizione delle imprese incubate di reti internet a banda larga e spazi adeguati alle sperimentazioni. E’ inoltre riservata particolare attenzione al numero di posti di lavoro creati dalle start-up innovative al fine di ottenere punteggi maggiori, e al valore complessivo della produzione.

Il decreto disciplina anche l’attività di monitoraggio affidata alle Camere di Commercio, che dovranno trasmettere al Ministero, al fine di valutare l’adeguatezza degli incubatori certificati di start up innovative, apposita reportistica in formato elettronico con cadenza massima semestrale.

L’ultimo aspetto analizzato dal Decreto Ministeriale è quello dei controlli: gli incubatori certificati hanno l’obbligo di conservare per almeno 5 anni dal momento dell’iscrizione della Sezione Speciale del Registro delle Imprese gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite alla CCIAA.

 

DEROGHE AL DIRITTO SOCIETARIO

Per consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche delle start-up, soprattutto se costituite in forma di S.r.l., sono introdotte le seguenti facoltà:

–  è ammessa la possibilità di posticipare al secondo anno di esercizio la riduzione del capitale sociale nel caso di perdita a meno di 1/3 per la start-up innovativa, in deroga all’art. 2446, co. II, c.c. ed art. 2482, co. IV, c.c.;
–  nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, è consentito all’assemblea dei soci disporre il rinvio alla chiusura dell’esercizio successivo la deliberazione di riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, in deroga all’art. 2447 c.c. ed art. 2482 ter c.c.;
–  l’atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, in deroga a quanto previsto dall’art. 2468, secondo e terzo comma e dall’art. 2479, quinto comma, c.c., può:

a) creare categorie di quote di partecipazione fornite di diritti differenti;
b) determinare il contenuto delle differenti quote di partecipazione;
c) creare categorie di quote di partecipazione che non attribuiscano diritti di voto o che attribuiscano diritti di voto in misura non proporzionale alle partecipazioni detenute dai soci;
d) creare categorie di quote di partecipazione che attribuiscano diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni;

–  le quote di partecipazione detenute nella start-up innovativa costituita sotto forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari in deroga a quanto previsto dall’art. 2468, co. I, c.c.;
–  nelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata è consentito di derogare al divieto di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni previsto dall’art. 2474 c.c., nel caso in cui dette operazioni siano realizzate in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera (c.d. stock options) e servizi anche di natura professionale;
–  è ammessa la possibilità che l’atto costitutivo della start-up innovativa e dell’incubatore certificato possa prevedere l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi con esclusione del diritti di voto a seguito di un apporto prestato da parte di soci o terzi anche d’opera o servizi.

AGEVOLAZIONI FISCALI

La start-up innovativa e l’incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, sono esonerati dal pagamento:

–  dell’imposta di bollo
–  dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti di iscrizione nel registro delle imprese
–  del diritto annuale.

L’esenzione e’ dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.

E’ previsto un regime fiscale e contributivo agevolato in favore dei piani di incentivazione fondati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli similari agli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi delle start-up innovative e degli incubatori certificati. Il decreto prevede difatti che il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione agli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto od incentivo che contempli l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall’esercizio del diritto di opzione conferiti per l’acquisto dei riferiti strumenti finanziari non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini sia fiscali sia contributivi. L’applicazione dell’agevolazione è subordinata al fatto che gli strumenti finanziari o i diritti non devono tuttavia essere riacquistati dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi altro soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato.

Il decreto ha inoltre previsto a favore della start up un credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati:

–  il credito d’imposta è connesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato (compreso il personale assunto con contratti di apprendistato);
–  il credito d’imposta è concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese (fatte salve le imprese rientranti nelle zone terremotate del 20 – 29 maggio 2012);
–  l’istanza per il conseguimento del credito d’imposta è redatto in forma semplificata secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Per gli anni 2013, 2014 e 2015, la norma consente di detrarre dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche un importo pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative (l’investimento massimo detraibile non può eccedere la somma di 500.000 euro per ogni periodo d’imposta e deve essere mantenuto per almeno 2 anni).

Nel caso in cui le imprese startup siano a vocazione sociale o sviluppino e commercializzino prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, le precedenti percentuali passano, rispettivamente, a 25% e 27%.

Per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, il decreto prevede che non concorra alla formazione del reddito dei soggetti passivi d’imposta sul reddito delle società, differenti dalle imprese start-up innovative,  il 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative (l’investimento massimo deducibile non può eccedere la somma di 1.800.000 euro in ciascun periodo d’imposta e deve essere mantenuto per almeno 2 anni).

 

ALTRE AGEVOLAZIONI

Il decreto ha introdotto una specifica disciplina per la raccolta di capitale di rischio tramite portali on line da parte di imprese start-up innovative.

Il portale on line per la raccolta di capitali per le start-up innovative è definito come la piattaforma on line che abbia come unica finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese start-up innovative.

Il legislatore ha inoltre previsto un’ulteriore agevolazione in favore delle start-up innovative con riferimento all’accesso facilitato al credito. Le start-up innovative e gli incubatori certificati possono difatti beneficiare dell’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese in modo gratuito. Le start-up innovative sono inoltre destinatarie dei servizi messi a disposizione dell’ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia, beneficiando così dell’attività di assistenza normativa, societaria, fiscale, immobiliare e creditizia prestata da tali enti. In particolare l’ICE provvederà non solo ad individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali ove ospitare gratuitamente le start-up innovative, ma svilupperà iniziative volte a favorire l’incontro delle imprese con potenziali investitori.

GESTIONE DELLA CRISI DI IMPRESA

Il legislatore disciplina il fenomeno della crisi aziendale delle start-up innovative, tenendo conto dell’elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello d’innovazione con lo scopo di indurre l’imprenditore a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma posto a base dell’iniziativa. La scelta è quella di sottrarre le start-up alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, che non prevede la perdita di capacità dell’imprenditore ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori.

Il decreto precisa tuttavia che l’esclusione dall’assoggettamento alle procedure concorsuali è condizionata alla perdita dei requisiti da parte della start-up innovativa avvenuta prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione e comunque decorso il termine quadriennale tale deroga non può considerarsi applicabile.